L’installazione dei “pannelli solari” in un’azienda è sempre una questione da non sottovalutare perché, potenzialmente, può risultare un aggravio del rischio incendio.

Forse non tutti sanno che, anche se l’impianto fotovoltaico in se non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi prescritti dalla legge, resta comunque una modifica rilevante ai fini antincendio.

Oggi, un titolare che gestisce un’attività regolarmente progettata ai fini di minimizzare il rischio incendio, se aggiunge alle sue utility un impianto fotovoltaico, deve tenerne conto in modo documentato, nel rispetto del DPR 151/2011 e, successivamente, procedere a seconda dei casi con valutazione progetto, SCIA, rinnovo conformità, ecc.

Il seguente testo ha il solo scopo di condividere un parere tecnico, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nello stesso.

Come accade quindi per ogni luogo di lavoro, anche l’aggiunta di un impianto di generazione fotovoltaica deve avere a monte una valutazione dei rischi:

Elementi principali da valutare per il rischio incendio

Tale valutazione dei rischi dovrà almeno tener conto di:

1Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione
(ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori).
2Modalità di propagazione dell’incendio in un fabbricato delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato
(presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti – modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
3Sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
4Sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
dalla nota DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012

E, mi permetto di aggiungere, la raccomandazione di valutare ogni aspetto aggiuntivo che è emerso negli anni dalla letteratura tecnica disponibile come le guide delle associazioni di categoria, la letteratura tecnica dei Vigili del fuoco e ovviamente le norme UNI e/o CEI.

Alla fine di questa valutazione dei rischi potranno emergere due scenari di attività con le seguenti prescrizioni:

CON AGGRAVIO DI RISCHIOAttivazione delle procedure previste dagli art.li 3 e 4 (categoria B e C) oppure dall’art. 4 (categoria A) del D.P.R. 151/2011
SENZA AGGRAVIO DI RISCHIOAttivazione delle procedure previste dall’art. 4 (categoria A, B e C) del D.P.R. 151/2011
dalla nota DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012

La documentazione a corredo dell’impianto

Suddivisione di un generatore fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici sono particolari, perché purtroppo subiscono gli effetti di una definizione normativa poco chiara del DM 37/08. Nello specifico, troviamo questa definizione:

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettricai circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
DM 37/08, articolo 2, comma 1, lettera a)

Nasce quindi il dubbio su come interpretare la parola “anche” per capire se l’installatore debba, oppure no, rilasciare la Dichiarazione di conformità (DiCo) art.5, comma 5 del DM 37/08 .

Nel peggiore dei casi, ossia qualora si interpretasse che gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW non fossero soggetti al DM 37/08, c’è poco da preoccuparsi perché:

  1. tutto l’impianto elettrico che si allaccia a al generatore fotovoltaico è comunque soggetto al DM 37/08, perché in ogni caso si tratta di trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica;
  2. il generatore fotovoltaico è comunque composto da moduli marchiati CE, i quali sono provvisti di manuale d’installazione redatti dal produttore.
    Se usiamo il parallelismo con un impianto di riscaldamento, un installatore non dichiara la conformità della caldaia (che spetta al produttore), ma dichiara solo che gli allacci siano stati effettuati a regola d’arte.
    L’installatore dovrà comunque dichiarare nella DiCo di aver rispettato le norme di prodotto indicate dal produttore per collegare i moduli.
  3. nel peggiore dei casi, in una attività soggetta ai controlli di prevenzioni incendi, in alternativa, l’installatore può sempre usare il modulo PIN 2.4-2018 – Dich. Imp. “Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto;
  4. E infine, quando l’installatore latita, il professionista antincendio può utilizzare il modulo PIN 2.5-2018 – Cert. Imp. “Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto“;

Si può ragionevolmente concludere che il rilascio di una dichiarazione che certifichi la corretta installazione deve esserci sempre.

Tale dichiarazione, che sarà quindi una DiCo ai sensi del DM 37/08, avrà i seguenti allegati:

OBBLIGATORIOProgetto
Va redatto sempre, anche quando non c’è l’obbligo da parte di un professionista iscritto all’albo. Il progetto è essenzialmente costituito da una relazione tecnica e i disegni.
OBBLIGATORIOla relazione con la tipologia di materiali
(soprattutto per la presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti, perché si modifica la velocità di propagazione di un ipotetico incendio);
OBBLIGATORIOSchema dell’impianto realizzato
Se non è già presente nel progetto
OBBLIGATORIORiferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali
OBBLIGATORIOcopia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
OBBLIGATORIOattestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati
FACOLTATIVODeclaration Of Performance (DOP) dei materiali da costruzione
il progettista di un impianto deve comunque, obbligatoriamente, utilizzare prodotti realizzati con materiali che rispettino i requisiti prestazionali richiesti dal regolamento UE 305/11, se richiesto.
FACOLTATIVOFotografie
In particolare dei passaggi critici dei cavi (sotto gronda, attraverso pareti, ecc..), dei locali dove sono posti i quadri in corrente continua, inverter e quadri corrente alternata.
Tabella desunta dal DM 37/08

La DiCo, correttamente redatta e con tutti gli allegati obbligatori, sarà poi utilizzata dal professionista antincendio per preparare la pratica da inviare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le misure straordinarie introdotte dal DL 144/2022

A causa delle recente crisi energetica, è stato emanato il Decreto Legge n.144 del 23 settembre 2022Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“. Tra le tante misure, ve ne sono alcune che riguardano la prevenzione incendi inerente agli impianti solari termici e fotovoltaici.

In particolare, nell’articolo 16 è scritto:

In relazione alle esigenze poste dall’emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Ricapitolando, quindi:

  • in tutte le attività soggette ai controlli dei VVF ai sensi del DPR 151/2011
  • se nei progetti è compresa l’installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico
  • se l’installazione è sulle coperture e/o sulle facciate;
  • nel caso sia necessaria una valutazione da parte dei VVF ai sensi del DPR 151/2011 (per attività di categoria B e C);

i termini di valutazione del progetti si dimezzano, passando da 60 giorni a 30 giorni.

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Le informazioni sono tante e non è facile riassumerle tutte in un articolo. Puoi però continuare la navigazione per cercare quello che ti serve…

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