Di impianti difformi ne ho visti tanti, troppi, soprattutto durante l’adeguamento in ambito di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro.
A dir la verità, se proprio devo esser sincero, non mi è mai capitato di trovare impianti completamente conformi:
- a volte è stata di una questione di dettagli;
- molto spesso invece erano difformità enormi tra cui:
- la mancanza di documentazione importante;
- l’assenza di misure tecniche obbligatorie.
Siamo quindi nella solita situazione italiana dove, se si controllassero e sanzionassero tutti, crollerebbe l’intero sistema. Per cui, cercando di andare oltre al semplice obbligo normativo, non ci resta che diventare consapevoli del fatto che risparmiare sui costi della sicurezza si tratta sempre di un cattivo investimento a lungo termine.
Si ma adesso non ho abbastanza soldi. Appena avrò un budget sufficiente mi occuperò subito di adeguare le misure di sicurezza…
Certo, come no 😑.
A parte il sarcasmo che solo qualcuno troverà simpatico, capisco bene la situazione e, se proprio vuoi un consiglio, il budget lo troverai solo se pianificherai gli interventi di adeguamento della sicurezza; al contrario, senza pianificazione, i prossimi guadagni che otterrai saranno al massimo destinati ad acquisire altri strumenti o competenze per rendere la tua attività più competitiva, ma non più sicura.
La conformità documentale
Adeguare gli impianti, sotto l’aspetto normativo, significa renderli conformi sotto l’aspetto documentale passando per la veritiera realizzazione di quanto dichiarato (e non semplice raccolta di fogli).
La parola conforme deriva dal latino confŏrme(m) e sigifica “che ha forma uguale“; per cui, un impianto conforme alle regole dell’arte vuol dire che è stato realizzato come è scritto nelle norme ed è quindi accompagnato da tutti i relativi documenti obbligatori.
Ferma restando la corretta progettazione, installazione e manutenzione secondo le norme, quali sono i documenti obbligatori che devono accompagnare gli impianti? Di seguito trovi quelli più importanti e che riguardano solo la sicurezza (sono esclusi, ad esempio, gli ambiti di efficienza energetica e di tutela dell’ambiente).
La Dichiarazione di Conformità (DiCo)
Questo documento è richiesto al comma 1 dell’art.7 del DM 37/08 ed è il cardine della sicurezza impiantistica sul territorio italiano; in particolare serve a certificare il rispetto delle norme e degli standard accettati in Italia per la progettazione ed installazione dell’Impianto.
La DiCo in sé è un modello spesso mal compilato, incompleto dei suoi allegati obbligatori che sono:
ALLEGATO | DESCRIZIONE |
---|---|
Progetto | Il progetto è inteso come l’insieme degli elaborati tecnici che permettono la corretta installazione sotto i tutti punti di vista (dimensione, funzionalità, sicurezza, rispetto dell’ambiente, ecc…). Se l’attività in cui è installato l’impianto è soggetta ai controlli dei VVF, il progetto deve citare la pratica di prevenzione incendi a cui è legato. NB_1 : Il progetto deve essere sempre redatto e, quando non è obbligatoria la prestazione di un professionista tecnico abilitato (ingegnere, perito, architetto, geometra), deve redigerlo il responsabile tecnico della ditta di installazione. NB_2 : Nel caso di normative più rigorose (come quelle di efficienza energetica), il progetto è sempre redatto dal professionista tecnico abilitato. |
Relazione con tipologie dei materiali utilizzati | La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che si tratta di materiali, prodotti e componenti conformi al progetto e alle norme europee di prodotto. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili. NB : Se presenti, allegare anche le DOP (declaration of performance) dei prodotti di utilizzati per certificare la conformità all’allegato III del Regolamento UE 305/2011, molto importanti sul profilo della sicurezza antincendio. |
Schema di impianto realizzato | Per schema dell’impianto realizzato, ai sensi del DM 37/08, si intende la descrizione dell’opera come eseguita. Poiché non è specificato che tipo di descrizione sia, si può ragionevolmente intendere che possa essere grafica e/o testuale, con facoltà dell’installatore di scegliere la migliore rappresentazione per l’impianto. Si può rimandare alla consultazione del progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera. Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (se l’installazione è in attività soggetta ai controlli dei VVF). |
Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti | I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianto installati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 e dopo l’entrata in vigore della legge 46/90, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (vedi il successivo paragrafo). Nel caso in cui parti dell’impianto siano predisposte da altra impresa, la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. |
Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. | Basta la fotocopia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dove sono indicati gli impianti che l’impresa è abilitata ad installare. |
Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati | Caso raro, serve quando si utilizzano prodotti e componenti non marcati CE. |
FOTO (facoltative) | Eventuali foto possono essere utili a dimostrare la corretta installazione dell’impianto. |

La Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)
La DiRi è richiesta dal al comma 6 dell’art.7 del DM 37/08, viene redatta da un professionista tecnico abilitato con almeno 5 anni di esperienza, è si può utilizzare per dichiarare la rispondenza dell’impianto alle norme tecniche.
La DiRi è permessa solo per gli impianti installati tra il 13/3/1990 e il 26/3/2008; per le installazioni effettuate in periodi diversi solo un installatore, sotto sua responsabilità, può rilasciare una DiCo con eventuale adeguamento preliminare delle condizioni conformi alle regole dell’arte.
Il modulo CERT.IMP.
Solo per quanto riguarda le pratiche di prevenzione incendi, quando non è possibile l’applicazione del DM 37/08, il professionista antincendio (iscritto in uno specifico elenco al Ministero dell’Interno) può rilasciare un modulo dove attesta che l’impianto è stato realizzato in conformità alla regola dell’arte e che risulta regolarmente funzionante.
ALLEGATO | DESCRIZIONE |
---|---|
Schema dell’impianto come realizzato | Deve comprendere i dati tecnici che descrivono le caratteristiche e le prestazioni dell’impianto di protezione attiva (o impianto per uso civile) e le caratteristiche dei componenti utilizzati nella sua realizzazione |
Il rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell’impianto | Si può immaginare come l’equivalente di un certificato di collaudo, un documento dove il professionista antincendio attesta che l’impianto funzioni con le prestazioni di progetto. |
Manuale d’uso e manutenzione | Fornisce le informazioni sull’uso corretto dell’impianto e la sua manutenzione. |
FOTO (facoltative) | Eventuali foto possono essere utili a dimostrare la corretta installazione dell’impianto. |
Documentazione di prodotto
Non tutti sanno che, in Europa, possono essere messi in commercio solo prodotti marchiati CE.
Il marchio CE, per quanto riguarda gli impianti al servizio degli edifici, il più delle volte è garanzia del rispetto delle norme di prodotto europee. Quindi, un prodotto marchiato CE si può presumere sicuro.
Che succede però quando l’installatore mette insieme dei prodotti che singolarmente sono marchiati CE? Si dice che forma un “insieme di macchine” e, se la normativa europea lo richiede, è necessario marchiare CE tutto l’insieme.
Il marchio CE di insieme è richiesto, ad esempio, negli gli impianti ad alta pressione come alcune tipologie di refrigerazione/climatizzazione/condizionamento, di distribuzione gas medicali o aria compressa.

In questo caso l’installatore diventerà un produttore che, per essere in regola con le normative CE, dovrà rilasciare:
- Un manuale d’uso e manutenzione;
- Una dichiarazione di conformità CE;
- Un etichetta CE da applicare alla macchina.
Dovrà, a monte, aver già preparato un fascicolo tecnico (che non va dato al cliente) da mettere a disposizione delle autorità in caso di controlli o contenziosi legali.
Dichiarazioni INAIL per impianti pericolosi
Questo è uno dei casi in cui è il titolare dell’azienda a dover agire e, solo mediante ulteriori accordi, può delegare l’installatore.
In estrema sintesi, gli impianti che secondo l’INAIL hanno una certa pericolosità sono soggetti ad ulteriori obblighi documentali, tra cui:
- denuncia di impianti di messa a terra (DPR 462/01);
- denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche (DPR 462/01);
- messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi (DM 329/04)
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento (DM 1/12/1975)
Ognuno di questi impianti è sottoposto ad una specifica normativa e le dichiarazioni vanno inviate all’INAIL tramite il portale CIVA, comprese le verifiche periodiche che possono essere richieste per ogni tipologia impiantistica. Tutte le comunicazioni avranno una ricevuta che dovrà essere presente nel fascicolo dei documenti relativi all’impianto.
Come ottenere la documentazione
Molta documentazione, essendo obbligatoria, basta richiederla in anticipo all’installatore o al progettista, che obbligatoriamente devono fornirla. In caso contrario, come clienti che non hanno ottenuto un prodotto sicuro, potrebbero esserci i presupposti per non pagare il servizio (chiedere ad un avvocato per approfondimenti in merito).
Per le comunicazioni INAIL che spettano al titolare dell’azienda, ci si potrà avvalere di un professionista tecnico abilitato che dovrà essere contattato per un preventivo/offerta.
In conclusione
Avere impianti con la conformità documentale, anche se non è garanzia di sicurezza, costringe progettisti e installatori a dichiarare che il loro lavoro ha rispettato gli standard nazionali e/o europei: ciò aumenta le probabilità di maggior qualità del servizio, altrimenti si dovrebbe dichiarare il falso (che è molto diverso dal rilasciare documentazione incompleta).
Per quanto riguarda le aziende, il datore di lavoro è obbligato ad avere impianti sicuri dal DLgs 81/08 perché, qualora un lavoratore subisse un infortunio a causa di un sistema impiantistico difforme, non avrebbe modo di dimostrare con prove documentate di aver fatto tutto il possibile per mettere al sicuro la sua azienda.
Ricapitolando, i documenti più importanti che attestano la sicurezza degli impianti sono:
DOCUMENTO | DESCRIZIONE |
---|---|
DiCo Dichiarazione di conformità | Serve all’installatore che dichiarare che l’impianto è conforme alle regole dell’arte, ossia norme e standard italiani ed europei. |
DiRi Dichiarazione di rispondenza | Quando l’impianto è stato installato prima del 2008 e non ha alcuna dichiarazione di conformità, serve al professionista tecnico abilitato a dichiarare che l’impianto è stato installato in rispondenza alle regole dell’arte. |
CERT.IMP. | Quando l’attività deve avere la conformità alle norme di sicurezza antincendio, il professionista antincendio può usare il modulo CERT.IMP. per attestare che l’impianto è stato realizzato in conformità alla regola dell’arte e che risulta regolarmente funzionante |
DOCUMENTAZIONE DI PRODOTTO Manuale di uso e manutenzione Dichiarazione di conformità CE Etichettatura CE | Se l’installatore si configura come costruttore e se la normativa lo richiede, dovrà produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme europee, tra cui anche le norme di sicurezza. |
DICHIARAZIONI INAIL Denunce, messe in servizio, approvazione progetto e verifiche periodiche | Il titolare dell’attività, avvalendosi di un tecnico o di un professionista, deve effettuare delle comunicazioni all’INAIL relative agli impianti ritenuti pericolosi. |
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