Spesso, i titolari di piccole aziende, mi chiedono se all’uscita dell’attività sia effettivamente necessaria una porta con apertura verso il senso dell’esodo e con maniglione antipanico.

La risposta non è così immediata perché bisogna consultare differenti norme per capire la larghezza della porta, il senso di apertura e se è necessario un dispositivo di apertura certificato.

Per riuscire a trovare una prima risposta si può consultare l’allegato IV del DLgs 81/08Requisiti dei luoghi di lavoro” dove già troviamo utili indicazioni sulla larghezza minima e il senso di apertura:

Numero di lavoratori presentiTipo di attivitàNumero di porteDimensioni minimeApertura nel senso dell’esodo
Più di 5Luoghi a rischio esplosione o a rischi specifici di incendio1120 cm
Fino a 25Luoghi di lavoro in genere180 cmNo
Tra 26 e 50Luoghi di lavoro in genere1120 cm
Tra 51 e 100Luoghi di lavoro in genere2120 cm
80 cm
Più di 100Luoghi di lavoro in genere2 + 1 ogni 50 lavoratori120 cm
80 cm
80 cm
Tabella riepilogativa del punti 1.6 dell’allegato IV, DLgs 81/08

Che, anche se nulla ci dice sul dispositivo di apertura da utilizzare, offre la possibilità di capire autonomamente, ad esempio, che se in un negozio c’è un affollamento massimo di 8 persone, basta una semplicissima porta da 80 cm di larghezza che può aprirsi anche nella direzione opposta al verso dell’esodo.

In più, al punto 1.5.6 è prescritto:

Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

NOTA BENE
Le prescrizioni minime del DLgs 81/08, nei luoghi di lavoro, devono sempre essere rispettate anche se, come vedremo dopo, altri decreti ministeriali potrebbero fornire prescrizioni che si contraddicono (ricorda che un DLgs ha valenza maggiore rispetto ad un DM).
Gli altri DM potranno/dovranno (si raccomanda uno studio comparato delle normative) essere applicati se imporranno una sicurezza maggiore rispetto a quanto previsto dall’allegato IV del DLgs 81/08.

CASO I – Con l’applicazione del decreto 3 settembre 2021 “Minicodice” vi sono solo prescrizioni minime

Con il decreto “Minicodice” (in vigore dal 28 ottobre 2022), che in sintesi tratta la valutazione del rischio incendio nelle attività non soggette ai controlli dei VVF (ossia, volgarmente, che “non hanno bisogno del CPI”), vi è una sola prescrizione:

4. Se l’attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.

Numero di persone presentiTipo di attivitàTipologia di dispositivoApertura nel senso dell’esodoNorma di riferimento
Più di 25Aperta al pubblicoManiglione antipanicoUNI EN 1125:2008
Tabella riepilogativa del punto 4, paragrafo 4.2.1 del DM 3 settembre 2021 “Minicodice”

Questo significa che con l’applicazione del “Minicodice”, in qualsiasi attività non aperta al pubblico non soggetta ai controlli dei VVF, o in qualsiasi attività aperta al pubblico con affollamento inferiore o uguale a 25 persone, non sono necessari dispositivi di apertura particolari.

Di seguito i casi in cui l’azienda è invece un attività soggetta ai controlli dei VVF.

CASO II – Nelle attività progettate con regole tecniche di approccio prescrittivo

In questo caso, se si vogliono conoscere gli obblighi sull’installazione di dispositivi di apertura certificati, bisogna consultare il DM 3 novembre 2004Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio“.

Si ricorda, come recita l’art. 1 del decreto, che:

Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco […] quando ne sia prevista l’installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

L’installazione di questi dispositivi è prevista quando si verificano queste condizioni:

Numero di persone presentiTipo di attivitàTipologia di dispositivoNorma di riferimento
Meno di 5Locali a rischio ATEXNessuno
Meno di 10Locali non aperti al pubblicoNessuno
Meno di 10Locali aperti al pubblicoManiglia o
piastra a spinta
UNI EN 179:2008
Tra 10 e 25Locali non aperti al pubblicoManiglia o
Piastra a spinta
UNI EN 179:2008
Da 5 a salireLocali a rischio ATEXManiglione antipanicoUNI EN 1125:2008
Più di 9Locali aperti al pubblicoManiglione antipanicoUNI EN 1125:2008
Più di 25Locali non aperti al pubblicoManiglione antipanicoUNI EN 1125:2008
Tabella riepilogativa dell’art.3 del DM 3 novembre 2004

Questa tabella sarà quindi applicata in tutte le attività progettate con le vecchie regole tecniche di approccio prescrittivo. La scelta dei dispositivi sarà firmata dal tecnico antincendio che ha redatto il progetto, eventualmente (in caso di valutazione richiesta) dal Comando Provinciale dei VVF competente che avrà fornito l’approvazione e, infine, dal tecnico che firmerà l’asseverazione in caso sia differente dal progettista.
Ovviamente, il tutto sarà anche firmato (solitamente con procura al professionista antincendio) dal titolare dell’attività.

CASO III – Nelle attività progettate con regole tecniche di approccio semi-prestazionale

Sempre nel caso di attività soggette ai controlli dei VVF, se si utilizza il Codice di Prevenzione Incendi, entra in gioco la valutazione dei rischi del professionista antincendio che potrebbe addirittura superare le prescrizioni imposte dal DM 3 novembre 2004.

Codice di Prevenzione Incendi, tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo

Intanto, la grande differenza è nella nuova tabella che, seppur con criteri più stringenti, offre maggior flessibilità progettuali potendo affidarsi ai risultati della valutazione del rischio incendio effettuata dal progettista:

Codice di Prevenzione Incendi, tabella S.4-7: Esempi di determinazione caratteristiche delle porte lungo le vie d’esodo

Con la possibilità di utilizzare anche delle “soluzioni alternative”:

In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella S.4-6, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta.

Conformità documentale

Se devi effettuare un controllo o hai necessità di raccogliere i documenti per la SCIA antincendio e l’asseverazione della conformità antincendio dovrai richiedere all’installatore dei dispositivi di apertura i seguenti documenti:

  • Dichiarazione di conformità CE alla norma di riferimento (una di quelle scritte in tabella);
  • Certificazione di corretto montaggio (rilasciato dall’installatore).

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Le informazioni sono tante e non è facile riassumerle tutte in un articolo. Puoi però continuare la navigazione per cercare quello che ti serve…

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