In questo ultimo trimestre luglio/agosto/settembre 2022 ne abbiamo sentite di tutti colori, con sedicenti società di servizi che si inventavano date e prescrizioni senza offrire alcun riferimento ai datori di lavoro a cui, non resta, che affidarsi ai consulenti con cieca fiducia.

L’articolo di oggi serve quindi a fare un po’ di chiarezza, semplificando il più possibile le questioni più spinose per i non addetti ai lavori senza però dimenticare i dovuti approfondimenti.

NOTA BENEil seguente articolo non vale come consulenza ma esprime un punto di vista personale: solo tu sarai quindi responsabile di come interpreterai la normativa e di come redigerai i tuoi documenti.

Sintesi normativa

Tutto parte dal comma 3 dell’articolo 46 del DLgs 81/08, che aspettava la sua attuazione da ben 13 anni:

Art. 46 – Prevenzione Incendi
[…]

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.[…]

Il tre provvedimenti emanati l’anno scorso:

  • DM 1 settembre 2021 “Manutenzioni” – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • DM 2 settembre 2021 “GSA” – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • DM 3 settembre 2021 “Mini Codice” – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Questo è il decreto della nuova valutazione del rischio incendio.

Mirano proprio a soddisfare la richiesta fatta 14 anni fa nell’articolo 46 del DLgs 81/08:

Fig.1 – I tre decreti che hanno modificato lo storico DM 10 marzo1998

Il Decreto “Manutenzioni” (DM 1 settembre 2021) interessa più che altro i manutentori, ma attenzione perché ora è obbligatorio il registro antincendio anche se l’azienda ha un solo dipendente: l’azienda ha l’obbligo di averlo, il manutentore ha l’obbligo di compilarlo in base alle sue competenze.

I successivi due decreti (DM 2 settembre 2021 e DM 3 settembre 2021) coinvolgono quasi esclusivamente le aziende, con obblighi che vedrai successivamente.

Di seguito iniziamo a disinnescare i dubbi più comuni.

Il fact-checking sulle date da rispettare

In sintesi, i giorni da tenere a mente sono:

  • 4 ottobre 2022 per il “Decreto GSA”;
  • 28 ottobre 2022 per il “Decreto Mini-Codice”

In estrema sintesi, tali date possono diventare una scadenza solo in due casi:

1. L’aggiornamento della GSA (gestione della sicurezza antincendio)

Art. 2 – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
[…]

Come avrai letto, nel Decreto GSA, non essendo indicata una precisa data, l’aggiornamento è necessario solo se la sicurezza antincendio non viene gestita nel rispetto dei criteri degli allegati I e II.

Tale situazione accade praticamente sempre ma, poiché in realtà non c’è mai un completo disallineamento, il più delle volte sarà necessario solo qualche aggiustamento. A livello applicativo, bisognerà semplicemente:

  • verificare se la sicurezza antincendio esistente viene gestita in conformità alla nuova GSA richiesta dalla norma;
  • eventualmente, integrare con apposite procedure e relativi documenti a supporto di tutta la nuova gestione.

Non è detto quindi che sia necessario buttare tutto all’aria e rifare da capo tutta la GSA.

Non è sempre vero che bisogna rivoluzionare la gestione della sicurezza antincendio della tua azienda

La regola vuole che, prima di implementare una qualsiasi GSA, sia necessaria la valutazione del rischio incendio.

Prima di argomentare, visto che il decreto GSA entra in vigore il 4 ottobre mentre il decreto Mini Codice il 28 ottobre, e per 24 giorni non potrebbe essere pianificato un bel niente , a titolo esemplificativo farò finta che i due decreti “GSA” e “Mini-Codice” siano contemporaneamente applicabili.

Qualche consulente potrebbe dire: “eh ma il Decreto 2 settembre 2021 chiede che ci sia una differenziazione tra GSA in esercizio e in emergenza” . Solo perché prima non c’era questa distinzione letterale, non vuol dire che non fosse già presente. Anche prima esisteva il registro antincendio, che notoriamente non è un elemento di gestione della sicurezza in emergenza.

Sarà quindi sicuramente necessaria un integrazione di quanto già si fa in azienda (se si fa 😂), ma non per forza una rivoluzione. Tra queste integrazioni (più che altro per la GSA in esercizio) potrebbero esserci queste novità:

  • il piano di mantenimento del livello di sicurezza antincendio;
  • la preparazione dell’emergenza, pianificando delle procedure in base agli scenari emersi dalla valutazione dei rischi, eventualmente coordinata con altre attività in caso di luoghi di lavoro che hanno strutture, impianti o esodo condivisi;
  • la predisposizione di un centro di gestione delle emergenze;
  • la revisione periodica della GSA anche nelle aziende dove non è obbligatoria la riunione periodica art. 35 del DLgs 81/08.

Per il resto è cambiato veramente poco. Ancora, qualche collega potrebbe dirmi “eh ma il nuovo piano di emergenza è molto più complesso, molto più contestualizzato con il luogo di lavoro“.
Ma, quindi, questo vorrebbe dire che prima era permesso utilizzare piani di emergenza fotocopia per tutte le aziende? Non mi pare.
Per cui, al massimo, possiamo sfruttare questo decreto come occasione per sostituire un pessimo piano di emergenza esistente.

Se però il piano di emergenza esistente è ben fatto si può al massimo effettuare qualche verifica, ma non è scritto da nessuna parte che deve essere per forza aggiornato.

Attenzione, potresti però incorrere nel nuovo obbligo del piano di emergenza

In questo caso la questione è chiara e cristallina: ci sono nuovi parametri, per cui qualcuno che prima non era obbligato oggi potrebbe esserlo.

Ai sensi dell’art.5, comma 2 del DM 10 marzo 1998, Il piano di emergenza ed evacuazione era obbligatorio per le aziende con dieci o più dipendenti, oltre a quelle in cui si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

Dal 4 ottobre 2022 il piano di emergenza è obbligatorio per:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (ossia le attività soggette ai controlli dei VVF, come è sempre stato.

Potrebbe accadere, ad esempio, che un posto di lavoro con 5 occupati abbia un affollamento di 51 persone comprendendo il pubblico: in questo caso il nuovo decreto GSA imporrebbe la redazione di un piano di emergenza.

2. L’aggiornamento della valutazione del rischio incendio

Per il Decreto Mini-Codice, ossia per la nuova valutazione del rischio incendio, può configurarsi l’obbligo di aggiornamento entro il 28 ottobre 2022 solo se si realizzerà una delle condizioni del comma 3, art.29 del DLgs 81/08. In base all’interpretazione normativa, ti mostrerò che ci sono margini per non aggiornare il DVR incendio.

In primis, ricorda che la valutazione del rischio incendio è una valutazione specifica come tutte le altre che fanno capo alla valutazione dei rischi generali richieste dal DLgs 81/08. Come è sempre accaduto, il datore di lavoro avrà l’obbligo di aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi art. 28 del DLgs 81/08.

Sugli aggiornamenti, il comma 3 del successivo articolo 29 parla chiaro:

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
[…]
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sulla base di quanto hai letto, ricapitolando, il DVR incendio dovrà essere aggiornato in concomitanza di una di queste quattro condizioni:

MOTIVAZIONICOMMENTO
1in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la sicurezza antincendio e la salute dei lavoratoriLa scadenza del 28/10 non vale
2in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezioneQuesto è l’unico caso in cui potrebbe configurarsi una scadenza al 28/10
3a seguito di infortuni significativiLa scadenza del 28/10 non vale
4quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessitàLa scadenza del 28/10 non vale, soprattutto perché il rischio incendio riguarda più questioni di sicurezza che di salute

Resta quindi il punto 2) … “in in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione” come unica motivazione per un aggiornamento normativo.

Agli occhi di un consulente inesperto in materia antincendio potremmo assumere l’equivalenza “nuova norma = norma migliore della precedente” ma ciò, seppur in parte condivisibile, non è detto che sia sempre vero sotto il profilo della sicurezza. Dicendolo ancora meglio, “in relazione al grado di evoluzione della tecnica” non lo interpreto come “ad ogni cambio delle norme“, ma piuttosto come ad un’analisi ragionata e ad un’applicazione caso per caso che entri nel merito di un effettivo miglioramento della sicurezza antincendio.

Prima la valutazione del rischio incendio si faceva con il DM 10/3/1998, oggi con il DM 3/9/2021. Ma quali sono le differenze principali?

DM 10 marzo 1998
Vari allegati

DM 3 settembre 2021
Allegato I
COMMENTO
Metodologia di valutazione del rischio1. si individuano i pericoli e le esposizioni pericolose per i lavoratori
2. si indicano le misure palesi per eliminare o ridurre i pericoli
3. si valuta il rischio;
4. Si applicano le misure di compensazione del rischio
1. si individuano i pericoli e le esposizioni pericolose per i lavoratori e per i beni
2. si indicano le misure palesi per eliminare o ridurre i pericoli
3. si valuta il rischio;
4. si applicano le misure di compensazione del rischio
Le metodologie sono pressoché identiche, con un accento particolare sulla tutela dei beni che poco incastra con la salute e sicurezza dei lavoratori.
Compensazione del rischio incendioLe misure di compensazione ricalcano il vecchio approccio prescrittivo, notoriamente molto a vantaggio di sicurezzaLe misure, chiamate “strategie antincendio”, offrono al datore di lavoro molta più flessibilità.Anche in questo caso troviamo molte similitudini che però possono offrire delle misure di compensazione che non sono sempre più sicure di quelle proposte dal DM 10/3/1998

Sulla base di queste mie personali conclusioni, il “grado di evoluzione della tecnica” non giustifica, soprattutto per le attività classificate a “basso rischio” (che approfondiremo al successivo paragrafo), l’aggiornamento automatico del DVR incendio.

Volendo fare l’avvocato del diavolo, però si potrebbe dire che a livello giuridico (su cui non sono competente) la frase “in in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione” potrebbe anche stare a significare l’avanzamento nel tempo delle norme e quindi rendere obbligatorio l’aggiornamento anche se non si tradurrà in maggior sicurezza per l’azienda.

Lascio a te la scelta su quale interpretazione seguire, magari avvalendoti della consulenza di un’avvocato.

E se il luogo di lavoro non può essere classificato a “basso rischio”?

Il primo muro su cui, non solo i consulenti, ma anche gli imprenditori dovranno scontrarsi sarà quello di accettare che una valutazione del rischio incendio possa costare più di una valutazione del rischio globale.

L’aumento dei costi non è tanto riferito alla difficoltà di erogazione del servizio, ma piuttosto al dato oggettivo che non è detto che i consulenti esperti in salute e sicurezza sul lavoro abbiano le conoscenze necessarie per effettuare una valutazione del rischio incendio con le nuove metodologie di cui sono padroni le nuove generazioni di professionisti antincendio.

Nello specifico, la caratterizzazione di attività a “basso rischio” ha molti vincoli:

a) affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
b) superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Che, se non possono essere rispettati, possono portare all’uso integrale del Codice di Prevenzione Incendi, strumento che non è affatto banale da utilizzare.

Inoltre, mentre i criteri a) b) c) sono di facile riscontro con chiari dati numerici, i criteri d) e) f) lasciano spazio ad interpretazioni pericolose da parte di tecnici che non hanno piena consapevolezza di cosa significhi “quantità significative” o “lavorazioni pericolose”.

Sintetizzando, i casi possibili sono essenzialmente tre:

Fig.2 – Tabella di sintesi sull’applicazione della VDR incendio
  1. Attività soggetta ai controlli dei VVF (DPR 151/11):
    NULLA DA AGGIORNARE
    In questo caso non ci sono problemi, qui si applicano le vecchie regole tecniche antincendio o il Codice di Prevenzione Incendi;
  2. Attività non soggetta a controlli dei VVF e a “basso rischio” di incendio:
    AGGIORNAMENTO DA VALUTARE
    Qui si può usare il “Mini-Codice” e, per i motivi detti prima, non è detto che si avrebbe un significativo aumento dei requisiti di sicurezza rispetto alla vecchia VDR incendio effettuata con il DM 10 marzo 1998. Il consulente, secondo il mio parere, dovrà quindi valutare se ci sono effettivi vantaggi per l’azienda e poi agire di conseguenza.
  3. Casi diversi dai precedenti:
    AGGIORNAMENTO SOLO PER ALCUNI AMBITI E DA VALUTARE
    Non tutti sanno che, anche se le attività lavorative non sono soggette ai controlli dei VVF, esistono comunque delle prescrizioni antincendio che ancora oggi sono vigenti.
    A titolo esemplificativo ci sono le centrali termiche tra 35 e 116 kW, oppure gli alberghi sotto i 25 posti letto, o ancora gli edifici con altezza (antincendio) tra i 12 e i 24 metri.
    In questi casi si utilizzano le vecchie RTV, ai sensi del comma 1, art. 3 del Decreto Mini-Codice.

Infine, i dettagli che non cambiano la sostanza

La formazione rimane pressoché identica, con però l’importante obbligo (giustissimo a mio parere) di inserire le esercitazioni pratiche anche per le vecchie aziende a “rischio basso” ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Cambiano alcuni nomi per le classificazioni, vi sono maggiori accorgimenti per i diversamente abili adesso chiamati “persone con esigenze speciali” e ci sono maggiori prescrizioni a livello organizzativo (come l’informazione e il coinvolgimento per le aziende esterne che hanno accesso).

Insomma, sarà un bel boccone da digerire ma se noi consulenti saremo bravi riusciremo a far fare un salto di qualità alle aziende che seguiamo.

Ti auguro buon lavoro e buona sicurezza antincendio 😉

Hai bisogno di saperne di più?

Le informazioni sono tante e non è facile riassumerle tutte in un articolo. Puoi però continuare la navigazione per cercare quello che ti serve…

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