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Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)Comandoil Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
b)Direzionela Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c)CTRil Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
d)SCIAla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e)SUAPlo sportello unico per le attività produttive che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
f)CPICertificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell’Allegato I in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Nel DPR 151/2011 gli adempimenti amministrativi sono proporzionati alle dimensioni dell’attività, alla tipologia, all’esistenza delle regole tecniche e alla tutela della collettività.

N.d.R.

4. L’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all’Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

7. Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’interno.

8. Con il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3. Valutazione dei progetti

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4. Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 6. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7. Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato 1.

3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8. Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9. Verifiche in corso d’opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell’opera.

Art. 10. Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”.

2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento, all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato I, sono allegati:

a)la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
b)una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento;
c)una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.

3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il 7 ottobre 2017.

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a)entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988;
b)entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999;
c)entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Art. 12. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la “determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco”;
b)decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, regolamento recante: “disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
c)decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, “regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”;
d)decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
e)articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” limitatamente a:
1) comma 1: il secondo periodo;
2) comma 2: dalle parole “a conclusione di un procedimento” fino alle parole “attività medesime”;
3) comma 4: dalle parole “Ai fini” fino alle parole “prevenzione incendi” e dalle parole “oltre ad eseguire” fino alle parole “accertamenti e valutazioni”;
f)articolo 6, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato I – ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

* rinnovo periodico ogni 10 anni
NCP Non è applicabile il Codice di Prevenzione incendi

AttivitàALL.I del DPR 151 attualmente in vigoreABC
1
NCP
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h.Tutti
2
NCP
Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPaCabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPatutti gli altri casi
3a
NCP
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili  compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mcRivendite, depositi fino a 10 mcImpianti di riempimento, depositi oltre 10 mc
3b
NCP
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kgDepositi di GPL fino a 300 kgRivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg,
depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4a
NCP
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 mcfino a 2 mcoltre i 2 mc
4b
NCP
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mcDepositi di GPL fino a 5 mcDepositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc

Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 mc
Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc

Depositi di GPL oltre i 13 mc
5
NCP
Depositi di gas comburenti (ossigeno) compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 mcFino a 10 mcOltre i 10 mc
6*
NCP
Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPaFino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.Oltre 2,4 MPa
7*
NCP
Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624Tutti
8*
NCP
Oleodotti con diametro superiore a 100 mmTutti
9Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglioFino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10
NCP
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mcFino a 50 mcOltre 50 mc
11
NCP
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 mc.Fino a 100 mcOltre 100 mc
12
NCP
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mcLiquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 mc a 9 mcLiquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 mc a 50 mc, ad eccezione di quelli indicati nella col. A)Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc
13a
NCP
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: Impianti di distribuzione carburanti liquidiContenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto d’infiammabilità superiore a 65 °CSolo liquidi combustibiliTutti gli altri
13b
NCP
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)Tutti
14Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addettiFino a 25 addettiOltre 25 addetti
15
NCP
Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 mcFino a 10 mcOltre 10 mc e fino a 50 mcOltre 50 mc
16
NCP
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mcTutti
17
NCP
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.Tutti
18
NCP
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal reg.to di esecuz. del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i.”
19Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organiciTutti
20Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino‐terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganiciTutti
21Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabiliTutti
22Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogenoTutti
23Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforoTutti
24Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kgTutti
25Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kgTutti
26Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesioTutti
27Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;
depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kgMulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kgTutti
29Stabilimenti ove si producono surrogati del caffèTutti
30Zuccherifici e raffinerie dello zuccheroTutti
31Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kgTutti
32Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kgTutti
33Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kgTutti
34Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.Fino a 50.000 kgOltre 50.000 kg
35Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kgDepositi fino a 20.000 kgTutti
36Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 mFino a 500.000 kgOltre 500.000 kg
37Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kgFino a 50.000 kgOltre 50.000 kg
38Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kgFino a 10.000 kgOltre 10.000 kg
39Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.Tutti
40Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kgTutti
41
NCP
Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisiveFino a 25 persone presentiOltre 25 e fino a 100 persone presentiOltre 100 persone presenti
42Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 mqFino a 2.000 mqOltre 2.000 mq
43Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
Depositi fino a 50.000 kgStabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kgDepositi fino a 50.000 kgStabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabiliFino a 25 addettiOltre 25 addetti
46Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kgFino a 100.000 kgOltre 100.000 kg
47Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
Fino a 100.000 kgOltre 100.000 kg
48
NCP
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mcMacchine elettricheCentrali termoelettriche
49
NCP
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kWFino a 350 kWOltre 350 kW e fino a 700 kWOltre 700 kW
50Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addettiFino a 25 addettiOltre 25 addetti
51Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;
attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti
Fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addettiOltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti
Fino a 25 addettiOltre 25 addetti
53Officine per la riparazione di:

‐ veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

‐ materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 mq;
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 mq

b) officine per mate-riale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 mq
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 mq

b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di ae-romobili, di superficie superiore a 2.000 m2
54Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.Fino a 50 addettiOltre 50 addetti
55
NCP
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mqFino a 5.000 mqOltre 5.000 mq
56Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addettiFino a 50 addettiOltre 50 addetti
57Cementifici con oltre 25 addettiTutti
58
NCP
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
(Dal 28-08-2020: art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i
(Dal 28-08-2020: art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)
Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all’art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62
(Dal 28-08-2020: art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31-12-1962, n. 1860)
59
NCP
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art.21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)Tutti
60
NCP
Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione.Tutti
61
NCP
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]Tutti
62
NCP
Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
‐ impianti nucleari;
‐ reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
‐ impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
‐ impianti per la separazione degli isotopi;
‐ impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
‐ attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
Tutti
63Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.Fino a 5.000 kgOltre 5.000 kg
64*Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addettiFino a 50 addettiOltre 50 addetti
65Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.Fino a 200 personeOltre 200 persone
66Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico ‐ alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti‐letto;
Strutture turistico‐ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Fino a 50 posti lettoOltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)Oltre 100 posti letto
67Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30 persone presenti
Fino a 150 personeOltre 150 e fino a 300 persone; asili nidoOltre 300 persone
68Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq
Fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 mqStrutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 mqOltre 100 posti letto
69Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.Fino a 600 mqOltre 600 e fino a 1.500 mqOltre 1.500 mq
70Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kgfino a 3.000 mqoltre 3.000 mq
71*Aziende ed uffici con oltre 300 persone presentiFino a 500 personeOltre 500 e fino a 800 personeOltre 800 persone
72*Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.Tutti
73Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 mqOltre 500 unità ovvero oltre 6.000 mq
74
NCP
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kWFino a 350 kWOltre 350 kW e fino a 700 kWOltre 700 kW
75Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq;
locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq
Autorimesse fino a 1.000 mqAutorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq;

ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq
Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili
76Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addettiFino a 50 addettiOltre 50 addetti
77*Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 mFino a 32 mOltre 32 m e fino a 54 mOltre 54 m
78
NCP
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterraneeTutti
79
NCP
Interporti con superficie superiore a 20.000 mqTutti
80
NCP
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 mTutti

* rinnovo periodico ogni 10 anni
NCP Non è applicabile il Codice di Prevenzione incendi

Troppe informazioni?

Ci vuole tempo per padroneggiare una norma, è normale all’inizio un po’ di confusione…