Non amiamo le perdite di tempo

In questa pagina raccogliamo tutte le risposte alle domande che i nostri clienti ci pongono più spesso. Se non riesci a chiarire i tuoi dubbi:

IL SOPRALLUOGO PRELIMINARE È SEMPRE A PAGAMENTO?

Come regola bisognerebbe pagare il professionista per le ore di lavoro impegnate ma, per periodi di massimo 1 ora e per consulti che non richiedono prestazioni professionali, in focu è consuetudine considerarla come attività svolta a titolo gratuito.
Ragion per cui, se decidi di non voler proseguire, non ti verrà addebitato alcun costo.

SONO OBBLIGATO AD ADEGUARE LA MIA ATTIVITÀ ANCHE SE NON SONO SOGGETTO AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO?

Si, sempre.
Nei luoghi di lavoro devono essere valutati tutti i rischi, quindi anche quelli che comportano incendi ed esplosioni.
Il fatto di non essere soggetti agli obblighi del DPR 151/2011 (presentazione SCIA, rinnovo conformità, ecc…) non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di salute e sicurezza derivate dal DLgs 81/08.

QUANDO É OBBLIGATORIO L’IMPIANTO ANTINCENDIO?

L’impianto è necessario ogni qualvolta c’è un’evidenza nella valutazione del rischio incendio (che è a carico del datore di lavoro).
La sua installazione dipende da vari fattori: la tipologia di occupanti, l’affollamento, l’altezza dell’edificio, il carico d’incendio, la superficie dei compartimenti e il tipo di attività.

OGNI QUANTO TEMPO DEVO RINNOVARE LA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA MIA ATTIVITÀ?

l rinnovo periodico della conformità antincendio va normalmente effettuato ogni 5 anni, che diventano 10 anni per queste attività in elenco:

  • Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa;
  • Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  • Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
  • Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
  • Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
  • Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

NELLA MIA ATTIVITÀ VOGLIO EFFETTUARE DELLE MODIFICHE CHE AUMENTANO IL RISCHIO DI INCENDIO. DEVO COMUNICARE QUALCOSA AI VIGILI DEL FUOCO?

Risulta di fondamentale importanza non effettuare interventi che aumentino il rischio di incendio senza prima consultare un tecnico competente in materia.
L’aggravio del rischio incendio, se rilevante ai sensi del DPR 151/2011, va prima progettato e poi, nel peggiore dei casi, fatto valutare ai VVF per avere il parere favorevole; in ogni caso si dovrà segnalare l’inizio dell’attività in modalità certificata (SCIA).
Se l’attività ha già una SCIA ed è sottoposta al regime di rinnovo periodico ogni 5 anni, bisogna comunque riprogettare l’attività aggiuntiva in considerazione di quella esistente, con tutti i procedimenti tipici da attuare per l’inizio delle nuove attività.

CHI DEVE PRESENTARE LA VALUTAZIONE PROGETTO?

Tale obbligo è sempre in capo al titolare dell’attività, pubblico o privato. Quest’ultimo può avvalersi di un tecnico, tramite procura digitale, per l’invio della documentazione al SUAP che poi inoltrerà a suo volta al comando provinciale VVF di competenza.

HO ACQUISTATO UN’AZIENDA CHE HA GIÀ TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN REGOLA PER I CONTROLLI DEI VVF. POSSO EFFETTUARE UNA SEMPLICE VOLTURA?

Certamente. Il titolare dell’attività dovrà inoltrare al comando provinciale dei VVF di competenza una “Dichiarazione per Voltura”. A voltura conclusa, l’attività “erediterà” le scadenze di rinnovo in essere.

HO RILEVATO UN’ATTIVITÀ CHE HA LA DOCUMENTAZIONE IN REGOLA MA NON HA RINNOVATO LA CONFORMITÀ ANTINCENDIO. POSSO EFFETTUARE LA VOLTURA?

No. Se la conformità antincendio non è stata rinnovata, si presume che l’attività sia cessata. Sarà necessario quindi effettuare una nuova progettazione antincendio, conforme alle norme oggi in vigore, con alla fine una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

DEVO INSERIRE GLI ESTINTORI NELLA MIA ATTIVITÀ: COME FACCIO A SAPERE QUALI E QUANTI NE SERVONO?
Per attività non soggetta ai controlli dei VVF

Fermo restando che la responsabilità della scelta è del datore di lavoro, l’opzione più semplice è contattare la ditta di manutenzione che ha le competenze necessarie per la corretta scelta dei dispositivi di estinzione.
Nel caso si volesse procedere da soli, conoscendo la superficie dei locali e il valore del rischio incendio dell’attività, si potrà utilizzare il paragrafo 4.4 dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale 3 settembre 2021.

DEVO INSERIRE GLI ESTINTORI NELLA MIA ATTIVITÀ: COME FACCIO A SAPERE QUALI E QUANTI NE SERVONO?
Per attività soggetta ai controlli dei VVF

Il calcolo degli estintori necessari è già presente nel progetto antincendio. In caso non sia disponibile contattare il progettista che si è occupato della SCIA antincendio.
(Tale prestazione è già compresa nella progettazione antincendio, per cui non dovrebbe avere costi aggiuntivi).

DEVO EFFETTUARE UN INTERVENTO PER LO SMALTIMENTO DEL FUMO E DEL CALORE: POSSO UTILIZZARE I SERRAMENTI IN VETRO GIÀ PRESENTI NELL’ATTIVITÀ?

Fermo restando la valutazione del rischio che deve essere effettuata a monte dell’intervento, se i vetri non sono temperati o con caratteristiche meccaniche di rinforzo, possono con altissima probabilità essere utilizzati in quanto dati sperimentali sostengono che con 600°C (temperatura che si raggiunge facilmente in un incendio) ci sono alte probabilità di rottura termica, cosicché il fumo possa essere smaltito.

SONO OBBLIGATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE ANCHE SE LA MIA ATTIVITÀ NON É SOGGETTA AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO

Dal 4 ottobre 2022 il piano di emergenza è obbligatorio per:
– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (ossia le attività soggette ai controlli dei VVF.