Nei mesi scorsi ci sono arrivate tante richieste di chiarimento, anche da persone che non erano nostri clienti, sulle informazioni riguardanti i nuovi obblighi di sicurezza antincendio relativi alle attività turistico-ricettive in “Affitto Breve“, un regime introdotto dal DL 145/2023 «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

La definizione di “Affitto Breve” si riferisce a una forma di locazione di immobili ad uso abitativo per un periodo massimo di 30 giorni. Questo tipo di contratto è regolamentato dall’articolo 4 del DL 50/2017 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e può essere stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sia direttamente che tramite intermediari come agenzie immobiliari o portali telematici.

Le domande più gettonate riguardavano l’obbligo degli estintori e dei rilevatori di gas combustibile e monossido di carbonio ma, prima di fornirti tutte le risposte dettagliate, è necessario partire dal principio, al fine di arrivare ad una conclusione ragionata.

SPOILER (per chi ha fretta)

Le prescrizioni del DM 9 aprile 1994 per le attività ricettive-turistico-alberghiere con meno di 25 posti letto

Ad oggi, quando si parla di affitti brevi, solitamente parliamo di Bed & Breakfast (B&B) o di interi appartamenti da affittare per le vacanze. Anche se ampiamente disatteso (e fin troppo tollerato), sappi che esiste un Decreto del Ministero dell’Interno (da ora DM 09/04/1994) che impone degli obblighi anche a chi svolge un’attività ricettiva-turistico-alberghiera con un solo posto letto. Più precisamente, da 30 anni questo provvedimento si applica a:

  • alberghi;
  • motel;
  • villaggi-albergo;
  • villaggi turistici;
  • esercizi di affittacamere;
  • case ed appartamenti per vacanze;
  • alloggi agroturistici;
  • ostelli per la gioventù;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • rifugi alpini.

Con delle prescrizioni che variano in base al numero di posti letto e all’epoca di costruzione. Per quanto riguarda le attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto, abbiamo le seguenti prescrizioni:

I muri, i pavimenti e i solai, che confinano con altri locali o altri edifici, devono garantire una certa resistenza ai fenomeni dell’incendio che comportano il decadimento dei materiali. Al fine di mantenere la continuità della compartimentazione, anche le porte e le chiusure di altri varchi tra i locali devono avere tali requisiti.

REI 30” implica una resistenza al fuoco di 30 minuti. Se non ci sono strutture con uno spessore ed una caratteristica adeguata, ossia, a titolo di esempio e a vantaggio di sicurezza:

  • Muri con almeno 170 mm di spessore in calcestruzzo, mattoni o blocchi di pietra squadrata;
  • Solai e pavimenti (confinanti con altri locali) con almeno 200 mm di spessore con almeno 30 mm di distanza tra l’asse delle armature e la superficie esposta all’incendio. Questi valori valgono per strutture orizzontali (pavimenti e solai) con uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato.

Se le caratteristiche delle strutture non sono adeguate, questo aspetto si risolve, in linea di massima, con due interventi:

  1. Proteggendo le strutture:
    • verniciando le pareti/solai con una vernice intumescente, un tipo di rivestimento protettivo che reagisce al calore espandendosi in modo controllato fino a molte volte il suo spessore originale. Questa espansione crea una schiuma carboniosa e termoisolante che funge da barriera protettiva contro il fuoco. Solitamente basta qualche mm di vernice.
    • creando un cartongesso con resistenza al fuoco certificata (dal produttore) e posato nel rispetto del manuale di installazione (con rilascio di corretta posa in opera da parte della ditta edile).
  2. utilizzando una porta tagliafuoco, necessaria a mantenere la continuità della compartimentazione. Solitamente sono delle porte metalliche ma esistono delle versioni in legno che tipicamente sono utilizzate per gli alberghi (vedi fig. 1).
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Fig. 1 – Tipica porta tagliafuoco utilizzabile negli alberghi, prodotta dall’azienda ZANINI SPA

La dicitura “a regola d’arte” significa che gli impianti devono rispettare tutte le normative tecniche dello stato dell’arte. Per i titolari delle attività ricettive, ciò significa che dovranno avvalersi di installatori con i requisiti tecnico professionali adatti all’impianto da installare/modificare, i quali dovranno inviare la visura camerale dove sono appunto descritti tali requisiti.

Ai sensi del DM 37/08 Regolamento […] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici“, la ditta installatrice dell’impianto, alla fine dei lavori, dovrà inviare una dichiarazione di conformità dell’impianto, con tutti gli allegati obbligatori (progetto, relazioni, disegni, lista materiali, visura camerale, eventuali riferimenti a vecchie dichiarazioni di conformità, ecc…) e il manuale d’uso e manutenzione.

In caso si tratti di un impianto vetusto, post 2008 e senza dichiarazioni di conformità, bisognerà chiamare un installatore che, dopo gli eventuali adeguamenti che serviranno, se possibile, rilascerà tutti i documenti mancanti. Se invece l’impianto è ante 2008, si dovrà sempre chiamare un’installatore per l’eventuale messa a norma ma sarà necessario un progettista che dovrà rilasciare una dichiarazione di rispondenza alle normative dell’epoca.

Per “progettista” si intente un ingegnere, perito, geometra o architetto se è obbligatorio il progetto del tecnico abilitato. Altrimenti, da dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

Si tratta di una prescrizione molto generale, senza specifiche indicazioni. Tale aspetto si può garantire rispettando l’allegato IV del DLGS 81/08 “Requisiti dei luoghi di lavoro“:

Si richiede il rispetto del punto 11.2 del DM 09/04/1994 “Estintori“, che ci fornisce precise indicazioni:

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino: in prossimità degli accessi; in vicinanza di aree di maggior pericolo. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

Estintori sezionati [Wikipedia]

Estintore

È un presidio antincendio utilizzato per spegnere i principi di incendio. È composto da un contenitore metallico che contiene un agente estinguente, il quale può essere rilasciato sotto pressione per soffocare le fiamme. Gli estintori sono classificati in base al tipo di fuoco che sono in grado di spegnere. I fuochi sono classificati come segue:

classe A: combustibili solidi;
classe B: combustibili liquidi;
classe C: combustibili gassosi;
classe D: per metalli combustibili;
classe F: per oli e grassi vegetali o animali.

Fig. 2 – Tabella di scelta dell’agente estinguente. L’acqua con agente dielettrico è da considerare in “ALTRE SOSTANZE CHIMICHE”

Nella pratica, si potranno usare:

TIPO DI ESTINTOREFREQUENZA DI CONTROLLO PERIODICO
secondo UNI 9994-1:2024
FREQUENZA DI REVISIONE PROGRAMMATA
secondo UNI 9994-1:2024
FREQUENZA DI COLLAUDO
secondo UNI 9994-1:2024
Estintori a schiuma;6 mesiDa 24 a 60 mesi*da 72 a 120 mesi*
Estintori a polvere6 mesi60 mesi120 mesi
Estintori a CO2 (anidride carbonica);6 mesi60 mesi120 mesi
Estintori ad acqua con agente dielettrico applicabile su apparecchi in tensione fino a 1000 V (mentre la sola acqua può essere usata solo con i fuochi di classe A)6 mesiDa 24 a 60 mesi*Da 24 a 60 mesi*
*dipende da alcune condizioni, consultare il manutentore esperto

Si richiede anche il rispetto del punto 13 del DM 09/04/1994 “Segnaletica di sicurezza“, che ci dice che:

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

Per “spazio calmo” si intende un luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

Fig. 3 – Esempio di layout utilizzato per la progettazione di uno spazio calmo.
L’immagine è stata reperita nella UNI ISO 21542

Per quanto riguarda il riferimento della segnaletica al vecchio DPR 524/82, puoi consultarlo da questo modulo PDF:

Ancora, si richiede il rispetto del punto 14 del DM 09/04/1994 “Gestione della sicurezza“, la quale vuole che:

Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici; in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

Infine, si richiede il rispetto del punto 17 del DM 09/04/1994 “Istruzioni di Sicurezza” che è articolato in tre parti:

17.1. Istruzioni da esporre all’ingresso.
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
delle scale e delle vie di evacuazione;
dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
degli spazi calmi.

17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d’orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. Inoltre devono essere indicati i divieti di:
impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività.

Le istruzioni in ciascuna camera

Le istruzioni di emergenza negli alberghi sono scritte in più lingue per garantire che tutti gli ospiti, indipendentemente dalla loro lingua madre, possano comprendere le procedure di sicurezza in caso di emergenza. Questo è particolarmente importante in strutture ricettive che accolgono visitatori internazionali. La presenza di istruzioni multilingue aiuta a garantire che tutti gli ospiti siano informati su come agire in modo sicuro e rapido.

Istruzioni che possono essere trovate in una camera d’albergo

Le prescrizioni aggiuntive del DL 145/2023

Tanti si sono chiesti come mai, vista già la cogenza del DM 09/04/1994Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” , al governo abbiano sentito l’esigenza di legiferare ulteriormente in materia antincendio.

In ogni caso, gli unici obblighi derivano dall’articolo 13-ter, comma 7:

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 [in regime di “Affitto Breve”, N.D.R.], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021

Se avrai letto con attenzione tutto l’articolo, noterai:

  1. che per gli estintori hanno copiato il DM 09/04/1994, integrando con le richieste del DM 03/09/2021, il cosiddetto “Minicodice”.
  2. che l’unica vera novità sono i rilevatori.

Vediamo nel dettaglio le modifiche.

Le novità sugli estintori

Il punto 4.4 del Decreto “Minicodice” (DM 03/09/2021) è diventato il nuovo riferimento per la scelta della tipologia di estintori nelle attività ricettive. Di seguito i nuovi obblighi nei punti 1, 2, 3, 5 e 6:

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).

6. Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all’uso previsto.

Che vengono confermati con le FAQ del Ministero del Turismo:

Da notare l’ultimo periodo alla fine, che pone l’accento sull’importanza della manutenzione: anche il migliore degli estintori può risultare inutile se non viene mantenuto funzionante e in efficienza.

I nuovi obblighi sulla presenza dei rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio

Per quanto riguarda i rilevatori di gas combustibile, potrebbe bastare un tipico rilevatore come in figura 4:

Fig.4 – Rilevatore di GPL (che, attenzione, va messo verso il basso).

Questo dispositivo ha un sensore (quasi sempre ad infrarosso) in grado di reagire alla presenza di un gas, in grado di rilevare o un gas velenoso/asfissiante e, addirittura, anche un principio di incendio (se ha anche la rilevazione di fumo). Il segnale generato porta ad un allarme che avverte le persone e gli permette di fuggire, permettendo di guadagnare minuti preziosi.

Rappresentazione molecola di metano [WIKIPEDIA]

Gas combustibili

I gas combustibili sono, banalmente, dei gas in grado di bruciare. Ci sono gas leggeri, come il metano, che si stratificano verso l’alto e gas pesanti, come il GPL, che si stratificano verso il basso.

Questi gas sono presenti quanto ci sono degli impianti che utilizzano la combustione, come un piano cottura o una caldaia.

Fig. 5 – Il rilevatore di monossido di carbonio (CO) può salvare le persone dall’avvelenamento e la morte

Per quanto riguarda i rilevatori di monossido di carbonio, un gas molto pericoloso che deriva dalla combustione in difetto d’aria, esistono in commercio anche quelli con la funzione di rilevazione di fumo, utilissimi per avvertire le persone di un incendio e farle fuggire il prima possibile.

Rappresentazione della molecola di CO [Wikipedia]

Monossido di carbonio CO

Si tratta di un gas incolore, inodore e insapore, leggermente meno denso dell’aria. È un prodotto della combustione incompleta di combustibili organici come carbone, olio, legno e carburanti. La sua formula chimica è CO, che indica una molecola composta da un atomo di carbonio e uno di ossigeno.

Questo gas è particolarmente pericoloso perché è difficile da rilevare e può essere letale se inalato in grandi quantità. Il monossido di carbonio si lega all’emoglobina nel sangue con un’affinità molto maggiore rispetto all’ossigeno, impedendo così il trasporto di ossigeno alle cellule del corpo, il che può portare a gravi effetti sulla salute o alla morte.

Il Ministero del Turismo ha fornito ulteriori indicazioni:

Ciò conferma quanto è stato già detto ed è in linea con la legislazione vigente in Italia da decenni.

Ma la rivelazione di gas combustibili (metano e GPL) e monossido di carbonio (CO) è obbligatoria anche se non sono presenti apparecchi a combustione?

Ci si chiede se sia sempre obbligatoria la rivelazione di CO con la rivelazione di combustibile. Ti dico subito che la risposta è NO.

Per come è scritto il DL 145/2025, la rivelazione dei gas combustibili del CO sarebbe stata obbligatoria anche se non fossero stati presenti piani cottura o stufe. Fortunatamente, il Ministero del Turismo ha chiarito con una FAQ:

La dichiarazione di conformità (art. 7 del DM 37/08) è sempre obbligatoria?

Fig. 6 – I rivelatori autonomi a batteria sono dei componenti che non necessitano di un impianto

Dopo una risposta un po’ confusa, il ministero l’ha modificata fornendo maggiore chiarezza:

Tale risposta trova conferma proprio nel DM 37/08, art. 1 “Ambito di applicazione”, troviamo:

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Per avere un impianto” , dobbiamo avere almeno l’unione di due componenti, non per forza fisica (perché potrebbe essere wireless). Poiché i rilevatori autonomi a batteria (UNI EN 14604:2005, CEI EN 50291, …) non necessitano di alcun collegamento ad altri componenti per poter funzionare (nemmeno con una presa elettrica, essendo auto-alimentati), di fatto non possono rientrare nel campo di applicazione del DM 37/08.

Si ritiene quindi che, con una ragionevole interpretazione, se si usano i rilevatori autonomi a batteria, basti usare prodotti che rispettino le normative che gli permettono di essere immessi nel mercato europeo (come si farebbe con qualsiasi altro dispositivo), nel pieno rispetto del manuale d’uso e manutenzione che viene fornito dal fabbricante.

Se invece si farà un impianto vero e proprio, cablato o wireless, collegato ad una centralina e ad un allarme, allora si dovranno rispettare tutte le indicazioni del DM 37/08.

È obbligatorio il registro antincendio?

Dipende. Il registro antincendio, o registro dei controlli, è obbligatorio nei seguenti casi:

  1. l’attività turistico-ricettiva deve avere almeno un dipendente (tipo qualcuno che fa le pulizie agli appartamenti). Se ha almeno un dipendente diventa cogente il Dlgs 81/08 e quindi si deve rispettare il collegato DM 2 settembre 2021, con l’obbligo del registro (allegato I, punto 1, comma 1);
  2. l”attività turistico ricettiva soggetta ai controlli dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, ossia se supera i 25 posti letto.

Se non si verificano, contemporaneamente, le condizioni 1 e 2, c’è solo l’obbligo di manutenzione, derivato dal punto 14 del DM 9 aprile 1994 e ss.mm.ii.

Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

[…]

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

[…]

Nella pratica, per dimostrare questo punto, basterà conservare le fatture (con la descrizione di quello che è stato fatto) che emetterà la ditta di manutenzione ogni 6 mesi per il controllo degli estintori e dei rivelatori.

Quando entrano in vigore le prescrizioni di sicurezza del DL 145/2023

Nell’articolo 13-ter, comma 15 troviamo la decorrenza:

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Il CIN è il Codice Identificativo Nazionale, una novità implementata su scala nazionale con lo scopo di identificare gli immobili utilizzati per le attività ricettive.

Si vocifera addirittura di una proroga a gennaio 2025, ma ancora non vi è alcuna ufficialità.

Le sanzioni

Non avere estintori e rilevatori di gas funzionanti nelle attività in regime di “affitto breve”, soprattutto se possono configurarsi come luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/08, pone le condizioni per poter essere sanzionati.

Per il solo DL 145/2023 , nell’articolo 13-ter, comma 9, troviamo scritto:

[…]
Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalita’ turistiche […] è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali […]e in assenza dei requisiti […], con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti [… di sicurezza antincendio n.d.r.], con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.

Se poi l’attività turistico-ricettiva ha anche un solo lavoratore, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a) del DLgs 81/08, questa diventa un luogo di lavoro a tutti gli effetti e ci sono anche le sanzioni previste per la mancata valutazione del rischio di incendio/esplosione e avvelenamento da CO, nonché per la mancata applicazione delle misure di compensazione del rischio (appunto gli estintori e i rilevatori). Sono sanzioni di natura penale, con l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

Per saperne di più

RIFERIMENTOAUTORE
Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», convertito nella Legge del 15 dicembre 2023, n. 191Repubblica Italiana
AA.VV.
D.M. 3 settembre 2021 «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 813»Repubblica Italiana
CNVVF
DM 09 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»Repubblica Italiana
CNVVF
Banca Dati Strutture RicettiveMinistero del Turismo

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