Di solito, quando ci fanno questa domanda, rimaniamo senza risposte perché in realtà non è completa.
Cosa si intende per scadenza de “l’antincendio”?
Solitamente, questa espressione usata molto spesso, sta a significare uno di questi due casi:
- la scadenza degli attestati di formazione degli addetti antincendio;
- la scadenza della conformità antincendio di un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.
A scanso di equivoci, ti forniremo entrambe le risposte.
La scadenza degli attestati di formazione antincendio

La nomina degli addetti antincendio è obbligatoria, almeno da 22 anni considerando il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 che fornisce indicazioni molto precise:
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, […]
Art. 6, comma 1
Per diventare addetto antincendio basta che il lavoratore designato segua uno specifico corso di formazione per ottenere il relativo attestato.
Ma, una volta designato e formato, ogni quanto l’addetto deve aggiornarsi?
C’è stata confusione in merito a questo ambito poiché, in realtà, non esiste alcun vincolo normativo (decreto, legge, ecc.).
Il datore di lavoro, in base alla sua valutazione dei rischi (avvalendosi eventualmente di un consulente tecnico) può decidere la cadenza dell’aggiornamento motivandolo in modo documentato.
Qualora non volesse avere l’onere di questa valutazione, può utilizzare la Circolare 27/01/2012 del Ministero dell’Interno, nello specifico del dipartimento dei Vigili del Fuoco, che indica un aggiornamento ogni 3 anni.
Quindi la risposta alla prima domanda è:
L’attestato di formazione non ha una scadenza ufficiale ma è decisa dalla valutazione dei rischi effettuata dal titolare dell’attività.
In assenza di tale valutazione ci si può affidare alla circolare 27/01/2012 dove si raccomanda un aggiornamento ogni 3 anni.
La scadenza della conformità antincendio

Questo problema interessa le attività che hanno già ottenuto la conformità antincendio dai Vigili del Fuoco in riferimento alle leggi in vigore quando l’ha richiesta.
Oggi vale il DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi […]” dove, in particolare, è riportato:
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni 5 anni, il titolare delle attività […] è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio […]. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Art. 5, comma 1
Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.
Art. 5, comma 2
Rispondendo alla domanda, quindi:
il rinnovo periodico della conformità antincendio va normalmente effettuato ogni 5 anni, che diventano 10 anni per queste attività in elenco:
6 | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa |
7 | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 |
8 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm |
64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti |
71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti |
72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |
77 | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m |
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