In questi decenni si sono visti tanti “Testi Unici”, ossia quei provvedimenti di legge che si accollavano il pesante onere di diventare l’unico riferimento normativo nazionale. Il “Codice di Prevenzione Incendi” è stato solo l’ultimo di una lunga serie che inizia quasi un secolo fa, con il Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con RD 26 giugno 1924, n° 1054.
NOTA: In realtà il “Codice di Prevenzione Incendi” non si potrebbe definire come un vero e proprio testo unico ma, a fini dell’utilità di consultazione, in questo articolo sarà assimilato a tutti gli altri.
Poi se ne sono susseguiti molti e, di seguito, ti elenco sono quelli più importanti per il mondo tecnico.
Il primo che vale la pena di menzionare è il DPR 917/86, Testo Unico Imposte sui Redditi, su cui non mi pronuncio in quanto non è di mia competenza ma da cui derivano parte degli incentivi fiscali che oggi usiamo nelle ristrutturazioni.
Poi c’è stato il DLgs 152/06, Testo Unico Ambientale, su cui non mi pronuncio di nuovo, ma sta volta perché la ritengo una delle peggiori opere legislative incompiute; le intenzioni erano comunque buone e spero che nei prossimi anni lo sistemeranno.
Ancora, due anni dopo, è nato il DLgs 81/08, Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro. Per quanto mi riguarda, all’epoca fu una delle massime espressioni normative del panorama legislativo italiano.
Prima avevamo un accozzaglia di leggi mescolate e forse anche obsolete; con il TUSSL invece si sono abrogate le norme del passato e si sono riorganizzate (in parte ricopiandole) in un unico testo suddiviso in “Titoli” (una sorta di capitoli) con i relativi allegati, con tanto di integrazione delle nuove normative di filosofia europea.
Il Codice di Prevenzione Incendi

Il vero salto di qualità, però, si ebbe 6 anni fa, con l’allegato I del DM 3/8/2015, il cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, che fu un vero e proprio cambio di paradigma (nel bene e nel male) nel mercato della progettazione antincendio.
Oltre al cambio di filosofia, che lasciava indietro il mero rispetto delle prescrizioni dei VVF, abbiamo avuto importantissime novità:
- per la prima volta, in una legge, veniva finalmente specificato che il rischio incendio non può essere annullato;
- si esplicitavano le metodologie di lavoro (valutazione dei rischi, progettazione, approccio ingegneristico, calcolo di alcuni parametri, ecc…);
- Si riordinava la materia, dedicando capitoli specifici alle singole strategie antincendio e alle attività civili più diffuse (scuole, alberghi, autorimesse, ecc.).
Addirittura, anche il linguaggio, trovava una codifica chiara in un paragrafo dedicato (il G.1.25, che puoi consultare di seguito), non lasciando più spazio a dubbi tra prescrizioni e raccomandazioni.
G.1.25 Linguaggio
- Nel documento è impiegato il seguente linguaggio.
- Con il verbo “dovere” al modo indicativo (es. “deve”, “devono”, …), il congiuntivo esortativo (es. “sia installato…”) e l’indicativo presente degli altri verbi (es. “l’altezza è…”) si descrivono le prescrizioni cogenti da applicare nel contesto esaminato.
- Con il verbo “dovere” al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, …), gli avverbi “generalmente” e “di norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale.
- Con il verbo “potere” (es. “può essere installato”) si suggeriscono opportune valutazioni o modalità tecniche aggiuntive che si considerano efficaci nel contesto esaminato, anche ai fini della valutazione della sicurezza equivalente.
- La congiunzione “e” è usata per collegare due condizioni che devono essere contemporaneamente valide (equivalente all’operatore logico AND).
- La congiunzione “o” è usata per collegare due condizioni che possono essere valide sia alternativamente che contemporaneamente (equivalente all’operatore logico OR).
- Nei casi in cui una condizione deve necessariamente escluderne altre (es. “o l’una o l’altra”, equivalente all’operatore logico XOR), ciò viene esplicitamente segnalato nel testo.
- Con il sostantivo “esempio” o con la sua abbreviazione “es.” si propongono una o più possibilità riportate al mero scopo di indicare applicazioni pratiche di una regola o di un principio. Gli esempi sono quindi da considerare come casi indicativi, non esaustivi, forniti a mero titolo illustrativo e non costituiscono prescrizione.
- L’applicazione della normazione volontaria citata nel presente documento (es. ISO, EN, UNI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.
- Le note riportate nel testo hanno carattere esplicativo o complementare nel contesto esaminato.
Consultare oggi la nuova normativa antincendio significa avere maggiore chiarezza, nonché anche uniformità di parere in tutta Italia. Prima infatti accadeva che la stessa identica pratica, a parità di condizioni, venisse approvata a Napoli e magari bocciata a Milano.
Oggi può accadere lo stesso, gli addetti ai lavori lo sanno, ma con probabilità molto minori.
Conclusione
Termino l’articolo dicendo che, i nuovi strumenti normativi per la prevenzione incendi messi a disposizione dei cittadini, permettono una flessibilità ed una chiarezza mai vista fino ad ora.
Certamente, non nego che la farraginosa macchina burocratica italiana ci metta il suo nel portare ritardi, ma i passi avanti sono stati fatti.
Personalmente mi aspetto che tante aziende riusciranno a migliorare nettamente la sicurezza antincendio con soluzioni innovative, permettendo finalmente ai progettisti di scavalcare i vincoli prescrittivi del passato e cucire un vestito su misura per ogni cliente.
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