L’obiettivo della tracciabilità dei prodotti nella filiera antincendio è garantire che ogni elemento possa essere identificato e che la sua documentazione sia facilmente accessibile. Questo processo è fondamentale per verificare la sicurezza e la conformità normativa.

La sicurezza antincendio è una priorità assoluta in qualsiasi ambiente, sia esso lavorativo, commerciale o residenziale. Un aspetto fondamentale per garantire questa sicurezza è un qualcosa che spesso viene trascurato: la tracciabilità dei prodotti antincendio (in questa trattazione, con “prodotto antincendio” si intendono anche i dispositivi e i componenti installabili in un impianto, nonché i manufatti imbottiti). Assicurarsi che tutti i prodotti impiegati ai fini della reazione e dalla resistenza al fuoco, nonché i dispositivi di apertura delle porte, siano identificabili e che la loro storia, dal produttore fino all’installazione/posa, sia documentata e accessibile, è di assoluta importanza.
In questo articolo esploreremo gli elementi chiave della tracciabilità dei prodotti antincendio e la sua importanza per la conformità normativa e la sicurezza delle persone.

La documentazione utile alla tracciabilità dei prodotti antincendio

Prima di iniziare qualsiasi discorso, è necessario spiegarti quali sono i documenti che solitamente (o sempre) dimostrano la conformità antincendio di attività a rischio incendio:

Relazioni di calcolo strutturale
Documenti che presentano i calcoli solitamente effettuati per determinare la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo, specialmente quando si utilizzano metodi analitici o simulazioni termo-strutturali nel rispetto degli Eurocodici, ossia la famiglia di norme UNI EN 199(n)-1-2
Rapporti di provaDocumenti che riportano i risultati di test specifici effettuati su un prodotto o materiale per valutarne le caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco.
Servono a verificare le prestazioni di un prodotto in condizioni standardizzate e stabilire la sua classificazione secondo normative di riferimento.
Rapporti di classificazioneDocumenti che classificano o valutano le prestazioni di un prodotto in base ai risultati dei test o ad altre valutazioni tecniche. Possono includere valutazioni per la resistenza al fuoco o la reazione al fuoco.
Attestano la classe di prestazione di un prodotto e la sua conformità alle normative per un determinato uso. Queste informazioni si possono trovare nelle dichiarazioni di prestazione (DoP) e altre relative certificazioni.
Atto di omologazioneDocumento ufficiale rilasciato dal Ministero dell’Interno che attesta l’omologazione ministeriale. Nel DM 26/06/1984, l’omologazione è definita come la “Procedura Tecnico Amministrativa con la quale viene provato il prototipo del materiale, certificata la sua classe, ed è emesso, da parte del Ministero dell’Interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima dell’immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi“.
Modelli CERT.REIModelli di certificazione della resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera, esclusi porte e chiusure. Sono firmati da un professionista antincendio che, appunto, certifica la resistenza al fuoco di elementi strutturali e separanti in opera, inclusi i dettagli costruttivi e della loro nodi.
Tale certificazione si può collegare a:
▪️metodi di calcolo tabellare
▪️metodi di calcolo analitici
▪️metodi di calcolo avanzati (CFD e altre analisi termo-strutturali)
Modelli DICH.PRODModelli di dichiarazione di prestazione dei prodotti. Possono riferirsi sia alla reazione al fuoco che alla resistenza al fuoco.
Sono collegabili a:
▪️dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
▪️dichiarazione di conformità CE o della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)
▪️certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
▪️rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE
▪️dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore
▪️dichiarazione di prestazione (DoP) ai sensi del Regolamento CPR (UE) n.3110/2024
Dichiarazioni di corretta posa in opera (o modelli DICH.POSA.OPERA)Documenti che attestano che l’installazione di un prodotto o di un sistema è stata eseguita correttamente. Non hanno un format standard. Per i protettivi di resistenza al fuoco si possono fare riferimento alle norme UNI 10898.
Fascicoli tecniciDocumenti che contengono informazioni dettagliate su un prodotto, incluse le modalità di installazione, manutenzione, e i limiti di applicabilità. Forniscono tutte le informazioni necessarie per l’uso corretto, includendo i dati di prova, i campi di applicazione e le limitazioni per i materiali. Ad esempio, possono essere utilizzati per la verifica dei muri di compartimentazione e controsoffitti.
Certificati CEAttestato che un prodotto è conforme alle normative europee armonizzate (se esistono). Può essere una dichiarazione o una certificazione di conformità.
Permettere la libera circolazione del prodotto nel mercato europeo. Il certificato garantisce che il prodotto rispetta i requisiti essenziali in termini di sicurezza, salute e ambiente.
Se un prodotto non ha norme armonizzate è comunque possibile ottenere la certificazione CE ma bisogna seguire una procedura che si basa sull’ETA.
DoP
Dichiarazione di prestazione
Dichiarazione che descrive le prestazioni di un prodotto da costruzione, in relazione ai suoi requisiti essenziali.
Tale documento è antecedente alla marcatura CE e consente ai clienti di verificare le prestazioni e confrontare più prodotti. Deve essere fornita in una lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato.

Dichiarazione di conformità del prodottoPer i prodotti soggetti ad autorizzazione nazionale, al posto della DOP viene rilasciata una dichiarazione dove si evincono le norme (con le prove) utilizzate per certificare le prestazioni del prodotto.
Tab.1 – Definizioni

I documenti citati, per essere letti con consapevolezza, possono necessitare della conoscenza di questi atti normativi, soggetti coinvolti e ulteriori documenti:

Fig. 1 – Schema logico di ottenimento del marchio CE per i prodotti da costruzione
NB: il marchio CE non è sempre obbligatorio e questo schema vale solo per i prodotti soggetti al CPR
DM 26 giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi
Ancora oggi rappresenta il riferimento normativo per la classificazione della reazione al fuoco dei materiali in Italia, principalmente utilizzato per i manufatti imbottiti.
Regolamento CPR
Regolamento (UE) n. 3110/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Regolamento chiave per il settore delle costruzioni in Europa, che mira a garantire la libera circolazione dei prodotti, definendo standard armonizzati per le loro prestazioni e la loro sicurezza. Il CPR pone l’accento sulla responsabilità del fabbricante nel dichiarare le prestazioni dei prodotti tramite la DoP e la marcatura CE.
Direttiva MACCHINE
Direttiva (CE) n. 42/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle macchine […]
Definisce i requisiti essenziali, in materia di sicurezza e di salute pubblica, ai quali devono rispondere le macchine e i relativi assiemi in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento, prima della loro immissione sul mercato.
Regolamento MACCHINE
Regolamento (UE) n.1230/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle macchine […]
In vigore dal 20 gennaio 2027, sostituirà la direttiva MACCHINE 2006/42/CE.
Praticamente identica alla direttiva MACCHINE, con delle aggiunte relative all’intelligenza artificiale.
hEN
Norma armonizzata
Norma tecnica adottata da un organismo europeo di normalizzazione, come il CEN (Comitato europeo di normalizzazione) o il Cenelec (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica), in seguito a una richiesta della Commissione Europea. Questa norma è sviluppata per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali
EOTA
Organizzazione Europea per le Valutazioni Tecniche
Organizzazione che riunisce i TAB designati dagli Stati membri, ne coordina le attività, sviluppa e adotta gli EAD e garantisce la trasparenza e la riservatezza delle procedure. EOTA è anche responsabile della gestione e della pubblicazione di una lista di ETAG.
TAB
Organismi di Valutazione Tecnica
Sono responsabili della redazione dei progetti degli EAD e del rilascio delle ETA. I TAB devono possedere le competenze necessarie per svolgere tali compiti e devono soddisfare i requisiti stabiliti a livello europeo.
I TAB utilizzano gli ETAG come base per sviluppare gli EAD che contengono i criteri specifici per la valutazione di un prodotto.
ETAG
Linee Guida per la Valutazione Tecnica Europea
Gli ETAG erano documenti guida redatti dall’EOTA, a seguito di un mandato dalla Commissione Europea e dall’EFTA. Gli ETAG stabiliscono come i TAB devono valutare le caratteristiche specifiche o i requisiti di un prodotto o di una famiglia di prodotti e servono come base per lo sviluppo degli EAD.
NB: Gli ETAG pubblicati prima del 1° luglio 2013 possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea (EAD)
EAD
Documento per la Valutazione Europea
Si tratta di un documento adottato dall’organizzazione dei TAB che contiene i criteri e i metodi specifici per valutare le prestazioni di un prodotto da costruzione che non è pienamente coperto da una norma armonizzata. L’EAD è utilizzato dai TAB per rilasciare le ETA ed è sviluppato in accordo con un TAB (in passato sulla in base ad un ETAG)
L’EAD è fondamentale per avere il marchio CE volontario.
ETA
Valutazione Tecnica Europea
L‘ETA è la valutazione tecnica favorevole dell’idoneità di un prodotto da costruzione per un uso previsto, rilasciata da un TAB. Si basa sull’EAD e indica le prestazioni del prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali. Un fabbricante può richiedere un’ETA quando non ci sono norme armonizzate, quando non ci sono norme nazionali esistenti riconosciute su cui basarsi, o quando un prodotto si discosta significativamente dalle norme armonizzate
Tab. 2 – Ulteriori definizioni su atti normativi e soggetti

La filiera dei prodotti antincendio

Con il termine “filiera” prendiamo in prestito un termine spesso usato nel settore agro-alimentare, per poter definire l’insieme di tutte le fasi attraverso cui un prodotto antincendio passa dall’uscita sul mercato fino all’installazione/posa in un edificio o sue pertinenze, ovvero del suo uso finale.

Non è un argomento molto diffuso nella letteratura tecnica, a meno di qualche temerario come noi che ha voluto incentivare la conoscenza di questo argomento, per cui proponiamo la nostra filiera dei prodotti antincendio:

Fig.2 – Filiera dei prodotti antincendio
FASEDESCRIZIONE
1🟥
Progettazione, sviluppo e produzione
Queste fasi comprendono tutto ciò che è necessario affinché venga immesso sul mercato un prodotto idoneo, con l’assicurazione della conformità alle normative, la definizione delle specifiche tecniche del prodotto, la marcatura CE e la DOP (se necessaria).
Per esigenze editoriali non ci soffermeremo su questa fase ma, ad esempio, per i gli assiemi di macchine ci sono ragionamenti molto dettagliati da affrontare.
2🟥
Selezione e scelta del prodotto o dispositivo
In questa fase, i progettisti antincendio e gli installatori selezionano i prodotti, i dispositivi e i sistemi in base alle esigenze specifiche del progetto e alle normative. Vengono valutate le caratteristiche essenziali e le prestazioni dichiarate per garantire l’efficacia e la sicurezza ai fini antincendio.
3🟥
Installazione e/o posa in opera
Ci si concentra sull’ installazione corretta dei prodotti o dispositivi antincendio da parte di tecnici specializzati, sotto un’eventuale direzione dei lavori. L’installazione deve seguire le indicazioni del progetto, le normative vigenti e le istruzioni del fabbricante. L’installazione può includere la posa di porte tagliafuoco, sistemi di compartimentazione, e impianti di rivelazione e allarme.
4🟥
Asseverazione della corretta Installazione
Questa fase consiste nella verifica della corretta installazione e posa in opera dei prodotti antincendio. Include la compilazione di documenti che attestano la conformità dell’installazione al progetto e alle normative. Possono essere previsti test a campione su porte tagliafuoco e altri elementi.
5🟥
Uso finale e mantenimento dell’efficienza e funzionalità nel tempo
I prodotti devono essere utilizzati secondo quanto previsto e, se richiesto, sono effettuati controlli periodici per assicurare il corretto funzionamento nella verifica richiesta per i sistemi di protezione attiva e passiva secondo le norme cogenti.
Tab. 3 – Descrizione della filiera antincendio

Attenzione perché:

I vantaggi nel garantire la tracciabilità dei prodotti

Avrai capito da solo i vantaggi della tracciabilità di prodotti/dispositivi antincendio e, se non sei uno sprovveduto, avrai capito che, nonostante sia previsto dalla legge italiana, spesso non è possibile. Ma, indubbiamente, i vantaggi sono enormi: adottare pratiche di tracciabilità rigorose non solo assicura la conformità alle normative, ma apporta una serie di benefici tangibili per tutti gli attori coinvolti nella filiera: produttori, progettisti, installatori, titolari delle attività antincendio e ispettori del CNVVF.

Conformità normativa e garanzia di sicurezza dei prodotti antincendio

La tracciabilità permette di verificare che i prodotti antincendio, come porte tagliafuoco, estintori, sistemi di rivelazione e allarme, siano pienamente conformi agli standard applicabili. Questo processo garantisce:

  • Prestazioni certificate: la tracciabilità consente di confermare che le prestazioni dei prodotti corrispondano a quanto dichiarato nella documentazione che accompagna un prodotto. L’emblema è il DOP, un documento obbligatorio per i prodotti marcati CE, che attesta la responsabilità del fabbricante e garantisce ulteriormente la conformità alle normative europee armonizzate o agli EAD.
    Qualità dei materiali: attraverso la tracciabilità, è possibile avere la garanzia (salvo truffe) che i materiali e i componenti utilizzati nella fabbricazione dei prodotti siano stati sottoposti ad adeguati controlli di qualità e siano idonei per l’uso previsto.
  • Corretta installazione e manutenzione: la tracciabilità permette di verificare che prodotti siano installati in modo appropriato e che la manutenzione venga effettuata, controllando anche la corrispondenza con le indicazioni del fabbricante e le normative di riferimento.
  • Integrità del prodotto: si può monitorare la storia del prodotto, identificando eventuali difetti o danneggiamenti che potrebbero comprometterne l’efficacia, anche contattando direttamente il produttore.

La tracciabilità, quindi, aumenta significativamente le probabilità che i prodotti antincendio siano efficienti e funzionali in caso di emergenza, massimizzando la protezione di persone e strutture.

Fig. 3 – Etichetta identificativa di un sistema di attraversamento antincendio per un canale di ventilazione

Responsabilità chiare e collaborazione efficace all’interno della filiera

C’è un incidente? Di chi è la colpa? Si spera che non sia necessario ma non di rado si incontrano aziende dove non si sapesse nemmeno chi avesse installato cosa (per lavori “a nero”, senza fattura). La tracciabilità dei prodotti antincendio aiuta a definire chiaramente le responsabilità di ogni attore della filiera, promuovendo una maggiore collaborazione e affidabilità tra:

  • Fabbricanti: responsabili della eventuale redazione della DoP e apposizione della marcatura CE, garantendo la conformità dei prodotti. La tracciabilità facilita la dimostrazione di tale conformità e la gestione delle responsabilità. E, in caso manchi la marcatura CE, dovranno comunque rilasciare dei rapporti di classificazione che, ad esempio, indichino la reazione al fuoco di un pacchetto di materiali.
  • Importatori: verificano la conformità dei prodotti importati ai requisiti europei e si assicurano che i fabbricanti abbiano adempiuto ai propri obblighi. La tracciabilità agevola questo processo di verifica.
  • Distributori: sono responsabili della corretta conservazione dei prodotti, della verifica della presenza della marcatura CE e della documentazione necessaria. La tracciabilità garantisce la gestione di tali responsabilità.
  • Progettisti antincendio: possono selezionare i prodotti giusti per gli scenari di incendio utilizzati per il progetto delle misure di compensazione del rischio.
  • Installatori: possono utilizzare prodotti tracciabili e verificati secondo le norme, assicurando una corretta installazione.
  • Titolari delle attività a rischio incendio: la tracciabilità permette di dimostrare l’impegno per la sicurezza antincendio degli edifici attraverso l’utilizzo di prodotti conformi e controllati.

La tracciabilità favorisce quindi la collaborazione tra tutti gli operatori della filiera, incrementando la fiducia e la sicurezza per tutti.

Risparmi economici, affidabilità e maggior operatività grazie alla tracciabilità

Oltre agli aspetti legati alla sicurezza e alla responsabilità, la tracciabilità dei prodotti antincendio offre anche vantaggi economici e operativi:

  • Riduzione dei costi di non conformità: la tracciabilità riduce il rischio di non conformità dei prodotti, evitando eventuali sanzioni (rare a causa degli scarsi controlli, ma possibili) e costi legati a misure correttive.
  • Efficienza nella gestione dei richiami: in caso di richiami di prodotti, la tracciabilità facilita l’individuazione e la sostituzione dei prodotti difettosi, minimizzando l’impatto operativo e i costi associati.
  • Migliore gestione della manutenzione: grazie alla tracciabilità, è più semplice pianificare e gestire la manutenzione dei prodotti antincendio, ottimizzando tempi e risorse.

La tracciabilità garantisce la trasparenza nella filiera dei prodotti antincendio, consentendo di individuare le responsabilità e le cause di eventuali problemi. Questo accresce l’affidabilità del settore e la fiducia dei consumatori e degli utilizzatori finali.

Futuri approfondimenti e conclusione

In questo articolo si è cercato di restare molto sul generale, ponendo l’accento sulla tracciabilità nella filiera dei prodotti antincendio ma, in realtà, le questioni da approfondire sono diverse:

  • i percorsi alternativi per la marcatura CE dei materiali da costruzione;
  • l’omologazione dei manufatti imbottiti;
  • la certificazione delle macchine.

Tutti aspetti che richiedono competenze specifiche che solo un professionista competente in materia può dare.

Fig. 4 – Esiste una gran varietà di aspetti tecnici che possono essere considerati ai fini della sicurezza antincendio

In conclusione, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti, dai fabbricanti ai professionisti antincendio, dai tecnici installatori ai titolari delle attività a rischio incendio, collaborino attivamente per garantire la tracciabilità di tutti i prodotti antincendio. Quando ciò non è possibile, purtroppo, si è costretti a sostituire anche i prodotti conformi solo perché non è possibile risalire alle loro informazioni rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Al contrario, la tracciabilità dei prodotti semplifica gli adeguamenti e incentiva gli investimenti aziendali nella sicurezza antincendio.

Riferimenti

RIFERIMENTOAUTORE
[1]DPR 151/2011
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Presidenza della Repubblica Italiana,
CNVVF
[2]Decreto del Ministero dell’Interno del 3/8/2015 e ss.mm.ii.
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
Ministero dell’Interno,
CNVVF
[3]Guida alle visite di controllo per le attività soggette al D.P.R 151/2011CNVVF
[4]Regolamento (UE) n. 3110/2024
Che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione […]
UE
[5]La marcatura CE dei prodotti da costruzione passo a passoCommissione Europea
[6]Guida al Regolamento Prodotti da CostruzioneICMQ
[7]Modulistica Prevenzione IncendiCNVVF

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