C’è una strana relazione tra tutela dell’ambiente e sicurezza antincendio di cui bisogna essere consapevoli per poter affrontare al meglio una ristrutturazione di qualsiasi edificio, in particolare sugli edifici civili:

Più i materiali sono “ecologici”, più aumenta la loro reazione al fuoco

Questo vale per gli impianti (ad esempio con i gas refrigeranti ecologici che oggi sono infiammabili) così come per i materiali di isolamento termico per il cosiddetto “cappotto“.

Come sicuramente avrai già sentito, da mesi si parla del famoso Decreto Rilancio (da pochi giorni convertito in legge), in cui si è introdotto in Italia il bonus del 110% nell’articolo 119.

In riferimento alla questione antincendio, ci sono alcuni punti su cui il cliente, e il suo progettista, devono porre attenzione affinché sia tutelata sia la sicurezza che l’efficienza energetica.

Perché un isolamento termico deve avere una bassa reazione al fuoco

Spesso un incendio, non trovando abbastanza ossigeno all’interno del locale, divampa con le fiamme che fuoriescono dalle finestre.

Essendo la propagazione del fuoco verso l’alto molto facilitata dai moti convettivi dei fumi di combustione, risulta di fondamentale importanza utilizzare misure tecniche adeguate per la progettazione delle facciate.

Inoltre, negli edifici ad alte prestazioni di efficienza energetica, dove è richiesta la continuità dell’isolamento al fine di ridurre i ponti termici, è possibile che il fuoco si propaghi anche all’interno delle pareti attraverso un materiale di isolamento particolarmente reattivo alla combustione.

Le prescrizioni del “Decreto Rilancio”

In sintesi potrai usufruire di un sorta di “super bonus” del 110% se, oltre ad altri requisiti che non posso citare in questa sede, insieme a tutti gli interventi di ristrutturazione ne realizzo uno definito “trainante“, ossia così altamente impattante nell’ambito dell’efficienza energetica da elevare la qualità di tutti gli altri interventi di contorno (come ad esempio cambiare gli infissi).

Tra gli interventi trainanti citati nell’art. 119 “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” abbiamo:


a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

[…]


I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

Quindi:

Per godere del bonus del 110% con la realizzazione di un cappotto termico, è necessario anche scegliere materiali isolanti che rispettino i CAM

I criteri ambientali minimi (CAM) degli isolanti termici

Il DM 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici“, riguarda soprattutto la tutela dell’ambiente.

Nello specifico vi è un’allegato dove, al paragrafo 2.4.2.9, si indicano i criteri ambientali per gli isolanti termici e acustici. Nello specifico:

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all’anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH
se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito:
MaterialeIsolante in forma di pannelloIsolante stipato, a spruzzo/insufflatoIsolante in materassini
Cellulosa80%
Lana di vetro60%60%60%
Lana di roccia15%15%15%
Perlite espansa30%40%8-10%
Fibre in poliestere60-80%60-80%
Polistirene espansodal 10% al 60% in funzione
della tecnologia adottata per la
produzione
dal 10% al 60% in funzione della
tecnologia adottata per la produzione
Polistirene estrusodal 5 al 45% in funzione della
tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione
Poliuretano espanso1-10% in funzione della tipologia
del prodotto e della tecnologia
adottata per la produzione
1-10% in funzione della tipologia del
prodotto e della tecnologia adottata
per la produzione
Agglomerato di Poliuretano70%70%70%
Agglomerati di gomma60%60%60%
Isolante riflettente in alluminio15%

Nota bene: ogni isolante di questa tabella reagirà in modo diverso durante un incendio e tale aspetto andrà quindi valutato dal progettista.

La reazione al fuoco degli isolanti termici

La reazione al fuoco descrive come i materiali reagiscono alla fiamma, caratterizzando così come questi partecipano all’incendio.

In rete ho trovato un video di una nota azienda che produce materiali di isolamento termico dove puoi osservare una serie di verifiche arbitrarie di reazione al fuoco. Anche se non possono però essere considerate come una prove ufficiali, comunque possono darti un idea della combustibilità dei seguenti materiali:

  • EPS (polistirene espanso)
  • XPS (polistirene estruso)
  • Lana minerale
  • Fibra di legno

Solitamente sono questi i migliori tra quelli più diffusi, dimostrando che anche la fibra di legno (che normalmente è associata ad un idea di prodotto combustibile) in realtà resiste molto bene.

Ad oggi esistono delle categorie di reazione al fuoco, chiamate “euroclassi” (A1, A2, B, C, D, E, F) che vanno dall’A1 che indica un materiale incombustibile fino alla E che è il più combustibile, con F che indica tutti i materiali non classificati.

Oltre a queste classi principali esistono poi delle sottoclassi che indicano il gocciolamento di liquidi ad alte temperature (d0, d1 e d2) e la produzione di fumo (s1, s2 e s3).

Ad esempio, se si sceglie un materiale A1-s1,d0, sarà il meglio che potrai trovare sul mercato. Ovviamente a te basta sapere solo che esiste questo tipo di classificazione, sarà poi il progettista a valutare la scelta del materiale.

Esiste una specifica classificazione europea per la reazione al fuoco dei materiali utilizzati per l’isolamento dell’involucro edilizio

Come migliorare la resistenza e limitare la reazione al fuoco

La resistenza al fuoco (di uno o più elementi strutturali) riguarda la predisposizione a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco al fine di garantire la compartimentazione all’interno di un’edificio.

La compartimentazione invece è il confinamento o la limitazione dell’incendio in determinate aree dell’attività, in modo da rallentarne la propagazione.

Una soluzione tecnica che aiuta a soddisfare le necessità di sicurezza antincendio sono le fasce di separazione, ossia delle porzioni di facciata con dei determinati requisiti di resistenza al fuoco e costituite da materiali incombustibili o con bassa reazione al fuoco.

Esempio di fasce di separazione tra le proiezioni dei compartimenti
FONTE: bozza RTV 12 del Codice di Prevenzione Incendi

Grazie a tali fasce di separazione è possibile limitare la propagazione dell’incendio nell’edificio, verticalmente e orizzontalmente.

FONTE: bozza RTV 12 del Codice di Prevenzione Incendi

Quali obblighi normativi? Attenzione alla programmazione delle fasi di esecuzione dei lavori

Nella disciplina di prevenzione incendi esiste un parametro chiamato altezza antincendi, ossia “l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso“.

Per gli edifici con un’altezza antincendi inferiore ai 24 metri non ci sono obblighi normativi, per cui spetta al committente scegliere se optare per delle precauzioni aggiuntive.

Se invece, ad esempio, un condominio ha un’altezza antincendi superiore a 24 metri, allora diventa un’attività soggetta ai controlli periodici dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, per cui la facciata necessiterà di una progettazione che dovrà tenere conto dei requisiti di resistenza e reazione al fuoco degli elementi che la costituiscono.

Prima delle esecuzione delle opere, se l’edificio supera un’altezza antincendi di 32 m, sarà necessario far valutare preventivamente il progetto ai VVF che, di legge, hanno 60 gg di tempo per rilasciare il loro parere.

Se l’edifico supera i 32 m di altezza antincendi, la fase esecutiva DEVE essere preceduta da parere favorevole da progetto da parte dei VVF

In virtù di ciò, si dovrà tener conto di tali tempistiche nel crono-programma lavori: anticipare la realizzazione delle opere prima del parere favorevole dei VVF potrebbe comportare importanti danni economici a cliente, progettista e aziende esecutrici delle opere.

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Le informazioni sono tante e non è facile riassumerle tutte in un articolo. Puoi però continuare la navigazione per cercare quello che ti serve…

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